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Manutenzione e controllo

Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti a biomassa legnosa devono essere effettuate secondo quanto indicato dall’impresa installatrice, in forma scritta. In mancanza di queste, occorre seguire le indicazioni del fabbricante dell’apparecchio, o eventualmente secondo le normative tecniche per lo specifico apparecchio. In ogni caso, la periodicità minima degli interventi è quella di seguito indicata:

 

Potenza termica nominale al focolare ≤ 10kW >10 e ≤15 Kw > 15 kW
Anni 4 2 1

 

Le istruzioni tecniche dell’impresa installatrice o del produttore dell’apparecchio possono prevedere controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Queste, per poter essere effettive, devono essere riportate in modo chiaro ed esplicito, sempre in forma scritta.

Al termine dell’intervento, il tecnico intervenuto deve redigere lo specifico Rapporto di controllo. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto. L’operatore che ha effettuato il controllo deve anche trasmettere il Rapporto all’Autorità competente registrandolo a Catasto.

Le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.