Trasmissione documenti al catasto: tempistica e modalità
La registrazione a catasto di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore è di competenza dell’installatore che ha effettuato l’operazione e la trasmissione delle informazioni a CURIT deve essere effettuata direttamente dallo stesso e non può essere delegata ad altro soggetto salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa. (Rif all’art. 1.4.1 DDUO 8224 del 16/06/2021).
Il tecnico deve adoperarsi al fine di reperire tutti i dati dal responsabile impianto per poter inserire i rapporti di controllo nel catasto: a puro titolo di esempio, i riferimenti catastali dell’immobile, i riferimenti all’attestato di prestazione energetica (ACE/APE), se presente, il PDR o POD della fornitura di energia.
A supporto delle attività degli installatori per la compilazione e la successiva registrazione a Curit delle informazioni riportate sul nuovo Libretto di Impianto è stata realizzata una scheda in cui si possono trovare tutti i dati necessari per la registrazione di un nuovo impianto o il completamento delle schede di un impianto esistente. Questa scheda è da intendersi per impianti composti da generatori di tipo gruppi termici, da integrare con i Rapporti di controllo Tipo 1A e 1B ed è riportata nel successivo link “Dati da reperire per la compilazione del libretto” della sezione “Compiti e mansioni” oppure alla pagina https://www.curit.it/gli-allegati).
Sempre alla stessa pagina è pubblicato un documento che aiuta alla compilazione del libretto.
L’installatore è tenuto alla conservazione della documentazione inserita a catasto per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è conservata a cura dell’installatore.
La tempistica da rispettare per la trasmissione della documentazione a CURIT è la fine del mese successivo alla data in cui è stato effettuato l’intervento. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica. Il CAIT avrà poi a sua disposizione 2 mesi per l’inserimento della documentazione nel catasto.
La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all’Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico.
L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici e deve riportare in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.