Termoregolazione e contabilizzazione
E’ soggetto idoneo all’installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione l’installatore che possiede i requisiti del dell’art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Rif all’art. ART 9, comma 6 DGR 3502 del 05/08/2020)
L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica. Tale installazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l’installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex art. 5 del DM 37/2008.
L’installazione dei soli sistemi di termoregolazione autonoma e relativa contabilizzazione, senza il coinvolgimento del sistema di generazione, non comporta l’aggiornamento dell’APE, Attestato di Prestazione Energetica, dell’edificio o delle unità immobiliari a cui è riferito.
L’installatore, a valle dell’intervento, deve procedere a registrare l’avvenuta installazione sulle apposite schede 5 e 6 incluse nel libretto d’impianto e registrarle al catasto CURIT.
Nel caso di rifiuto all’installazione da parte di singoli utenti dell’impianto, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto di impianto le unità immobiliari in cui sono stati impediti l’accesso e la relativa installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. (Rif all’art. 3 DDUO 8224 del 16/06/2021).
Il tecnico che ha effettuato l’installazione deve consegnare al responsabile dell’impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione installato e le modalità di utilizzo del sistema per i singoli utenti. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto di impianto.
L’inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione: cioè entro la fine del mese successivo alla data in cui è stato effettuato l’intervento. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica. Il CAIT avrà poi a sua disposizione 2 mesi per l’inserimento della documentazione nel catasto.
L’inosservanza di tali obblighi è sanzionabile come mancata comunicazione del collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall’art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.
Le Autorità competenti hanno in carico la funzione di accertare l’applicazione delle disposizioni in merito l’applicazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più unità immobiliari.