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Responsabilità e Documenti

 

La Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte è un documento che l’installatore è obbligato a rilasciare qualora realizzi un impianto tra quelli elencati all’art. 1 comma 2 del d.m. 37/08, decreto che sostituisce la legge 46/90.

L’installatore è sempre tenuto al rilascio della Dichiarazione di Conformità al responsabile dell’impianto termico anche trascorsi i 6 mesi dall’installazione dell’impianto, senza accensione.

Il rilascio della DICO (così come viene chiamata in gergo) è sempre necessario nel caso in cui si installi un nuovo impianto, ma anche in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento di un impianto esistente: in questi ultimi due casi la Dichiarazione di conformità farà riferimento solamente alla parte di impianto modificata.

Con la Dichiarazione di conformità, l’installatore certifica che l’impianto è stato realizzato seguendo la regola dell’arte, quindi rispetta gli standard di qualità e sicurezza perché è stata compiuta in conformità a disposizioni legislative particolari o a specifiche norme tecniche.

Qualora l’installatore venga consultato per un impianto già esistente in cui manca la dichiarazione di conformità, perché smarrita o mai eseguita, deve rilasciare la dichiarazione di rispondenza (che in gergo tecnico è conosciuta anche come DIRI). La Dichiarazione di Rispondenza è un documento sostitutivo, quindi si fa con il preciso scopo di sostituire la Dichiarazione di Conformità, quando questa non è reperibile.

La Dichiarazione di Rispondenza è redatta in seguito ad un’ispezione visiva dell’impianto, valutando la conformità alle normative, non a seguito di un intervento specifico sull’impianto, quindi richiede una maggiore esperienza.

I professionisti che possono rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza sono quelli indicati dall’Art. 7, comma 6, del DM 37/08.

 

La messa in servizio di un nuovo impianto, così come la messa in servizio di un impianto al quale siano state apportate modifiche significative (per esempio: cambio di generatore o del combustibile, cambio di parti del sistema di evacuazione dei fumi, ecc.) ricadono sotto totale responsabilità dell’Impresa installatrice, come indicato dall’art. 6 “Realizzazione ed installazione degli impianti”, comma 1, del D.M. 37/2008. La messa in servizio prevede delle prove di funzionalità a seconda della tipologia dell’impianto.

L’operaio specializzato o tecnico qualificato, incaricato di svolgere il servizio di primo avvio, deve verificare, non solo il corretto collegamento fra l’impianto, l’alimentazione elettrica e l’impianto di distribuzione del gas, ma si deve assicurare inoltre della totale assenza di perdite, della corretta dislocazione delle prese di areazione, l'adeguatezza dello spazio che ospita la caldaia, della pulizia degli scarichi e per concludere della corretta configurazione del dispositivo e cioè del corretto funzionamento (prove di accensione).

Le prove di funzionalità devono essere riportate sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica approvati con il D.D.U.O. 8224/2021 e ss.mm.ii., in base alla tipologia di generatore a servizio dell’impianto. (Rif all’art. 12, comma 2 DGR 3502 del 05/08/2020)

L’installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell’impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell’impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

La responsabilità della trasmissione della documentazione all’Autorità competente resta comunque in capo all’installatore. (Rif all’art. 12, comma 2 DGR 3502 del 05/08/2020)

 

L’installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell’accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto (Rif all’art. 12, comma 2 DGR 3502 del 05/08/2020) e registrata a catasto.

In caso di trasferimento della proprietà dell’immobile o dell’unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

 

L’installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati provvede all’apposizione della Targa sull’impianto. (Rif all’art. 6, comma 1 3502 del 05/08/2020). Tutte le informazioni sul come deve essere effettuata la targatura vengono fornite nell’apposito vademecum per la targatura.

L’applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell’operatore che l’ha apposta all’impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa.

Le targhe sono distribuite gratuitamente e non possono essere richiesti contributi economici per la consegna delle stesse. Gli stessi operatori non possono richiedere maggiori oneri all’utente finale responsabile dell’impianto per l’applicazione della Targa Impianti.

 

È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere supporto operativo all’Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

 

Sanzioni (Rif all’art. 24, comma 5 DGR 3502 del 05/08/2020)

 

  • La mancata comunicazione del collaudo o la mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato comporta per gli installatori l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall’art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

  • Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall’installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

  • Il mancato rispetto dei requisiti previsti per l’installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori, ovvero l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall’art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.

  • La mancata applicazione o registrazione a CURIT della targa impianto o la ritargatura espone il soggetto inadempiente alla sanzione prevista dall’art. 27, comma 2 della legge regionale n.24 dell’11.12.2006.