Requisiti
L’installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, (Art 8 comma 1 e art. 12 comma 1, della DGR 3502 del 05/08/2020).
L’art. 3 del D.M. 37/2008 prescrive che Imprese, Ditte individuali/artigiani siano Imprese abilitate, cioè iscritte nel registro delle imprese o all’albo artigiani ed avere al loro interno un soggetto in possesso dei “requisiti tecnico-professionali“, che consistono in esperienza o in studi specifici per il settore degli impianti.
I requisiti professionali sono definiti all’art. 4 del dm 37 08 in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell’intervento.
Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:
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per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 28 del 2011 e ss.mm.ii
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per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta installatrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.146/2018 , ovvero, le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate nonché di ricerca delle perdite e recupero dei gas, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 per gli impianti di cui all’art. 1 c. 2 lettera c) e all’abilitazione per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti a fonte di energia rinnovabile, hanno l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, con certificazione rilasciata da un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell’Ambiente.