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Formazione

Per installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile.
(Rif all’art 16 della DGR 3502 del 05/08/2020)


Sono abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all’art. 1 del medesimo D.M.
Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.


Coloro che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.


I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso.
Entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l’abilitazione all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.


I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.