Salta al contenuto

Collaudo e controllo dell’efficienza energetica

 

All’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; devono anche essere eseguiti i controlli di efficienza energetica, riguardanti:

a) il sottosistema di generazione;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Queste operazioni, insieme a quelle della messa in funzione sono estremamente importanti, per evitare incidenti, ottenere la massima efficienza energetica e controllare eventuali malfunzionamenti e difetti di fabbrica.

 

Il collaudo dell’impianto può essere effettuato fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore.

Nel periodo antecedente al collaudo, l’impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato.

In questo caso, l’attivazione dell’impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all’Autorità competente tramite CURIT, da parte dell’installatore, avviene senza il riconoscimento dei contributi.

Se il collaudo viene effettuato dopo 6 mesi dall’installazione dell’impianto, l’installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all’Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi.

Per gli impianti che, entro 6 mesi dall’installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione si applica all’Installatore.

 

L’installatore procede anche alla configurazione della caldaia, settando il sistema a seconda delle specifiche tecniche richieste.

A tal proposito gli installatori nell’ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, possono indicare istruzioni specifiche per:

  • la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  • la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione se maggiori di quanto previsto dalla normativa regionale

 

Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all’utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto e indicando in dettaglio i motivi.