Approvato dal MITE il decreto per il contenimento del gas naturale. Nuove regole per il riscaldamento per la stagione 2022/2023
Oct, 2022
Il 6 ottobre 2022 è stato approvato il Decreto Ministeriale n. 383, già previsto dal Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale, che conferma le modifiche relative all’utilizzo di impianti di riscaldamento a gas naturale per la stagione 2022/2023.
Si ricorda che la Lombardia ricade prevalentemente in zona climatica E ed in parte in zona F.
| ZONA E | ZONA F |
Temperature in ambiente | Riduzione di 1°C | Riduzione di 1°C |
Durata massima giornaliera | 13 ore (tra le 5 e le 23) | Nessun limite |
Durata periodo di riscaldamento | 22 ottobre–7 aprile | Nessun limite |
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 17°C, mentre per tutti gli altri 19°C.
Permangono le deroghe a tali limitazioni per:
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a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
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b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
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c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
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d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
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e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Sebbene il DM 383/2022 esclude dalle misure indicate gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, si invitano tutti ad adottare comportamenti virtuosi per il risparmio energetico. L’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - realizzerà un vademecum sulla corretta gestione degli impianti di climatizzazione.
Per tutti i dettagli, si rimanda al testo del Decreto (clicca qui).